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Aumento del prezzo dell’appalto determinato da “Varianti”

La variante consiste in una modificazione delle opere oggetto dell’originario Progetto, non prevedibile in sede di stipula contrattuale ma che risulta essere necessaria, utile o comunque opportuna. A secondo delle tipologie di Variante l'impresa appaltatrice può avere diritto ad un compenso aggiuntivo.

Varianti nell'appalto
Il concetto di “Variante”

In un precedente articolo, ho iniziato a parlarti dei casi in cui – seppure hai stipulato un Contratto d’Appalto cosiddetto a corpo, cioè con prezzo invariabile – l’Appaltatore potrebbe avere diritto ad un aumento del prezzo.

In particolare, ti ho parlato dell’aumento del prezzo dell’appalto determinato da un aumento dei costi o difficoltà dell’esecuzione.

In questo articolo analizzeremo una diversa ipotesi: l’aumento del prezzo dell’appalto determinato da “varianti”.

Sarebbe sempre auspicabile che i lavori di ristrutturazioni siano esattamente quelli definiti e concordati nella fase progettuale, tuttavia in alcuni casi, vuoi per le esigenze del Committente, vuoi per il presentarsi di imprevisti non individuabili in fase di studio e progettazione, si apporteranno delle variazioni, integrazioni o sostituzioni rispetto al progetto inizialmente approvato.

La variante può essere, quindi, definita come una qualsiasi modificazione delle opere oggetto dell’originario Progetto trasferito e specificato nel Contratto d’appalto e nel Capitolato Speciale, non prevedibile in sede di stipula contrattuale ma che risulta essere necessaria, utile o comunque opportuna, purché avvenga prima dell’accettazione dei lavori da parte del Committente.

Ci tengo a sottolineare che l’ “imprevedibilità” è ciò che caratterizza una variante, altrimenti entriamo nell’ambito dei lavori extra capitolato che seguono una disciplina diversa, sostanziando un vero e proprio contratto autonomo.

La variante può riferirsi non solo alla consistenza dell’opera (es. materiali, struttura, dimensioni diversi) ma anche alle modalità esecutive, e può essere intesa sia come una modifica in senso stretto, sia come un incremento o eliminazione di alcuni lavori.

In ogni caso la variante, per essere considerata tale, dovrà sì essere una modifica di apprezzabile entità, ma non dovrà stravolgere il progetto originario. La valutazione delle varianti, nell’ambito dei contratti a corpo, deve seguire un criterio di giudizio di tipo qualitativo e non quantitativo.

Ecco le tipologie di varianti:

Varianti eseguite arbitrariamente dall’Appaltatore

Principio generale, posto a tutela del Committente, è che l’Impresa non può, di propria iniziativa, apportare variazioni al Progetto specificato nel Capitolato Speciale e allegato al Contratto d’Appalto (art, 1659, primo comma, c.c.).

Nel caso in cui lo facesse il Committente avrà diritto di chiedere, a seconda dei casi (variante peggiorativa, neutra o migliorativa), l’eliminazione della variazione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno.

Il Committente, infatti, ha il diritto di ricevere l’opera concordata e di non dover sostenere esborsi maggiori rispetto a quelli preventivati.

L’appaltatore deve limitarsi a proporre/suggerire al Committente di effettuare la variazione ritenuta opportuna, nell’interesse del progetto.

Varianti concordate

Come abbiamo appena visto, qualora l’appaltatore ritenga opportuna una variazione deve limitarsi a proporla al Committente.

Se il Committente accetta tale proposta la variazione può ritenersi “concordata”.

Fai attenzione quindi: le varianti concordate sono solo quelle la cui proposta di modifica proviene dall’appaltatore. Se sarai tu a proporre/ordinare, si tratterà di una diversa tipologia di variante, quella appunto “ordinata dal Committente”, il che comporterà, come vedremo, una disciplina giuridica diversa.

Per rafforzare la tutela del Committente, l’impresa dovrà dimostrare di aver ottenuto un’autorizzazione scritta dal Committente avente ad oggetto una determinata modifica; in assenza di tale prova, si presumerà che la variante in questione sia stata eseguita arbitrariamente. La ratifica successiva del Committente equivale a un’accettazione.

Come inficia la variante concordata sul prezzo dell’appalto?

Se la modifica concordata dalle parti non comporta un aumento dei costi sostenuti dall’appaltatore o un incremento di valore dell’opera realizzata oppure se le parti concordino una riduzione dell’opera oggetto di contratto o la demolizione di una parte già costruita, in tali ipotesi non si pone il problema dell’incremento del compenso pattuito e, quindi, di una modifica del prezzo stabilito nel Contratto d’Appalto.

Il problema circa il diritto dell’appaltatore a ottenere un incremento del compenso potrebbe porsi, semmai, nei casi in cui la variante abbia comportato un aumento delle dimensioni dell’opera; un incremento della sua qualità (derivante, ad esempio, dall’impiego di materiali di maggior pregio); abbia causato una maggiore difficoltà nell’esecuzione del contratto.

Rispetto a tutto ciò, sappi che, in generale, nel caso di variazioni concordate, l’art. 1659, terzo comma, c.c. dispone che se il contratto d’appalto è “a corpo”, ossia il prezzo è stato globalmente e preventivamente determinato, l’appaltatore, salvo pattuizioni diverse, non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

È sull’inciso “salvo pattuizioni diverse” che voglio portare la tua attenzione. Tale inciso sta a significare che se il contratto stabilisce in modo categorico l’invariabilità del prezzo, il problema di un eventuale compenso aggiuntivo non si porrà mai.

Il fatto è che alcuni contratti proposti dalle Imprese contemplano delle clausole di autorizzazione preventiva con cui si attribuiscono la possibilità di apportare varianti all’opera oggetto del contratto, senza apposita autorizzazione scritta del Committente, e con cui disciplinano la determinazione del loro compenso aggiuntivo – ecco quel “salvo pattuizioni diverse”.

Anche se queste clausole, se estremamente generiche, possono considerarsi invalide, comunque laddove esistenti potrebbero generare un contenzioso che tu vuoi evitare. Quindi, fa attenzione a questo aspetto.

Se, invece, tu pensi che sia giusto compensare l’impresa per la variante concordata, dovrai stabilire nel contratto le modalità per farlo.

Un ulteriore aspetto da considerare è che la variazione può incidere anche sulle tempistiche originariamente pattuite per la consegna dell’opera. In questo caso all’appaltatore dovrà inevitabilmente essere riconosciuto un termine aggiuntivo per dare esecuzione alla modifica concordata.

Ti consiglio, quindi, di ridefinire il termine ultimo per la consegna dei lavori, anche ai fini della eventuale riscossione della penale per ritardata consegna dei lavori. Per fare ciò puoi sottoscrivere con l’impresa un Addendum, cioè un patto aggiuntivo che modificherà il Contratto di Appalto originario solo per gli aspetti che deciderai tu.

In conclusione, per evitare l’aumento del prezzo oppure per contenerlo in modo certo, devi introdurre nel Contratto d’Appalto una clausola che contempli e disciplini l’ipotesi che ti ho descritto, stabilendo una procedura per concordare le variazioni e fissando  l’inderogabilità del prezzo pattuito oppure un meccanismo di aumento predeterminato.

Ridefinisci anche il termine ultimo di consegna dei lavori, se la variante richiede più tempo mediante un Addendum.

 

Varianti necessarie

Può darsi che nel corso dell’esecuzione dei lavori ci si renda conto di carenze o errori del Progetto oppure sopravvengano circostanze (tecniche o amministrative) non prevedibili al momento della stipula del contratto.

In tali casi, al fine di completare i lavori secondo regola d’arte, sarà necessario apportare delle varianti.

La disciplina relativa alle variazioni necessarie trova applicazione solamente nei casi in cui eventuali carenze o errori del progetto non siano derivanti da colpa delle parti contrattuali.

Devi sapere che se l’appaltatore si rende conto di eventuali errori e carenze del progetto, non può proseguire imperterrito nei lavori, ma deve dartene comunicazione; se decidesse di andare avanti sarebbe ritenuto responsabile dei vizi dell’opera.

A fronte di varianti necessarie, si potranno avere tre scenari:

– il Committente, avvisato degli errori progettuali dall’Appaltatore, concorderà con egli le variazioni necessarie;

– l’Appaltatore potrebbe apportare le variazioni necessarie senza preventiva autorizzazione del Committente, ma in tal caso, in mancanza di un successivo accordo fra le parti, spetterà al giudice accertare la necessità delle variazioni e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti;

– l’Appaltatore ha avvisato il Committente degli errori progettuali ma quest’ultimo ordina comunque la prosecuzione dell’esecuzione del progetto. In questo caso, l’Appaltatore sarà considerato nudus minister, e cioè mero esecutore tecnico e materiale della volontà del Committente e, pertanto, sarà esente da responsabilità. L’Appaltatore dovrà però dimostrare di aver dato comunicazione al Committente degli errori del progetto e degli eventuali rischi circa la realizzazione ad arte dell’opera.

Nei casi di varianti necessarie, l’Appaltatore avrà diritto all’adeguamento del corrispettivo, nonché ad un prolungamento dei tempi di realizzazione dell’opera (tieni conto che ciò influirà anche sulla clausola penale per ritardata consegna dei lavori).

Il codice civile consente, inoltre, all’Appaltatore di recedere dal contratto ed avere diritto eventualmente anche ad una indennità qualora le variazioni necessarie siano di consistenza tale da superare il sesto del prezzo convenuto o se, comunque, l’Appaltatore non abbia la capacità di poter proseguire nell’esecuzione dell’opera.

Anche il Committente può recedere dal contratto nell’eventualità in cui le variazioni siano di “notevole entità”, nozione opportunamente generica perché strettamente da valutarsi in base al caso concreto.

Alla luce di queste considerazioni, ciò che consiglio è di prevedere nel Contratto di Appalto una clausola che obblighi sempre e comunque l’appaltatore di avvisarti dell’evenienza di una variazione necessaria. In questo modo avrai la possibilità di capire che strada percorrere senza che altri decidano per te, scavalcandoti e mettendoti di fronte al fatto compiuto.

Varianti ordinate dal Committente

La tipologia di variante più diffusa negli appalti privati è quella derivante dall’introduzione di variazioni in corso d’opera ordinate dal Committente.

In questi casi, se la variante introdotta comporta un aumento dei costi, l’appaltatore avrà diritto a un compenso aggiuntivo, anche nell’ipotesi in cui l’appalto sia a corpo e il corrispettivo sia stato stabilito globalmente.

Come per le variazioni concordate o necessarie, l’Appaltatore avrà diritto anche ad un prolungamento dei tempi di realizzazione dell’opera (con ripercussioni sulla clausola penale per ritardata consegna dei lavori).

Devo segnalarti che il Committente non ha, ovviamente, il potere sconfinato di ordinare delle variazioni. Anche l’appaltatore merita di essere tutelato.

L’art. 1661, secondo comma, c.c. limita il diritto del committente di ordinare variazioni in due modi:

  • l’ammontare delle variazioni ordinate dal Committente, sommate tra loro, non deve superare il sesto del prezzo complessivo convenuto originariamente nel contratto d’appalto;
  • le varianti non devono comportare una notevole modificazione della natura dell’opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori.

Per notevole modificazione dell’opera si intende uno stravolgimento del progetto originario.

Il concetto di modificazione dei quantitativi nelle singole categorie di lavori merita una precisazione.

Un contratto di appalto si compone di diverse categorie di lavori, i quali risultano avere costi di produzioni differenti e, quindi, sono diversamente remunerativi per l’appaltatore.

E’ cioè possibile che il profitto dell’appaltatore in relazione a una specifica categoria di lavori sia minimo mentre per un’altra categoria sia notevole. Tali valori si mediano definendo il profitto complessivo dell’impresa.

Una variazione ordinata dal Committente (ad esempio l’eliminazione o la riduzione di una tipologia di attività particolarmente remunerativa per l’impresa) potrebbe alterare il rapporto tra le diverse categorie di lavori intaccando il margine di profitto dell’appaltatore.

Ecco il senso del limite posto dalla norma. Si vuole giustamente preservare il profitto dell’impresa.

Se le varianti ordinate superano i limiti anzidetti, l’appaltatore non potrà esercitare un semplice diritto di recesso, ma potrà opporsi alla variazione e pretendere di proseguire nell’esecuzione dell’opera così come inizialmente pattuita.

Se il Committente vorrà comunque introdurre la modifica dell’opera, non potrà far altro che recedere dal contratto e affidare l’incarico ad un’altra impresa.

Conclusione

Con lo scopo di ridurre al minimo le situazioni di disaccordo, e quindi di potenziale litigio, tra Committente e Appaltatore è fondamentale dedicare la massima attenzione, in fase di redazione del contratto e degli allegati, non solo al preciso inquadramento di tutte le opere che vanno considerate facenti parte dell’accordo ma anche alla gestione delle possibili varianti.

Le varie ipotesi di varianti, per come te le ho rappresentate, dovranno essere precisamente specificate in modo che saprai non solo quale sarà il procedimento per il loro venire in essere, ma anche e soprattutto se da tali varianti potrà o meno conseguire un compenso aggiuntivo per l’impresa e quindi una modifica del prezzo concordato.

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