La Cessione del contratto
Se hai letto già qualche mio articolo, avrai capito che un buon contratto di appalto è indispensabile per prevenire i problemi con l’impresa e per tenere sotto controllo la ristrutturazione evitando brutte sorprese.
Potresti incorrere in brutte sorprese e ristrutturazione fuori controllo se nel contratto di appalto non disciplina due eventi: la cessione del contratto e il subappalto.
La Cessione del contratto è prevista dall’art. 1406 c.c. il quale recita: “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta”.
Questo vuol dire che se l’Appaltatore originario infila nel contratto una clausola di cessione, durante lo svolgimento dei lavori, potrebbe sostituire a sé un’altra ditta e tu ti ritroveresti ad intrattenere rapporti con una ditta diversa che non hai scelto tu in modo consapevole.
Ecco perché io consiglio sempre i miei clienti di vietare categoricamente la cessione del contratto.
Il Subappalto
Se non hai scelto una ditta ben strutturata, potrebbe succedere che essa, per realizzare alcune porzioni di lavori, dovrà ricorrere ad altre ditte o a lavoratori autonomi (elettricista, fabbro, idraulico, parchettista etc).
Il problema è che più gente viene coinvolta, più sarà difficile per te capire chi fa cosa, chi devi controllare e come puoi sbarazzarti del subappaltatore in caso di problemi.
In secondo luogo, la questione del subappalto è collegata alla quantità dei lavori che vengono subappaltati e che devono essere ben individuati.
Contrariamente alla cessione del contratto, non mi sento di consigliarti di vietare a priori il subappalto, devi solo prendere le giuste cautele.
In molti contratti di appalto che mi portano in visione i miei clienti non solo mi capita di vedere che Cessione e Subappalto vengono trattati – erroneamente – come fossero sinonimi (con ovvie e drammatiche conseguenze, avendo i due istituti giuridici diverse discipline), ma anche che, sulla falsariga dell’unica norma del codice civile, viene regolato solo l’aspetto dell’autorizzazione al subappalto.
Perché tu lo sappia, l’autorizzazione può essere gestita in 3 modi:
- puoi autorizzare l’appaltatore a scegliere il subappaltatore a proprio piacimento (opzione evidentemente sconsigliata);
- puoi prevedere, nel contratto di appalto, che l’appaltatore prima di concedere il subappalto debba ottenere la tua preventiva autorizzazione per quanto riguarda le porzioni dei lavori da subappaltare e la scelta del subappaltatore;
- puoi autorizzare preventivamente, sin dal principio, determinati lavori e determinati subappaltatori, allegando la lista dei subappaltatori autorizzati al contratto di appalto.
Come ti accennavo, il subappalto è regolato solamente da una scarna norma del codice civile; l’art. 1656 c.c. prevede, infatti, che “L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente”.
La legge richiede solo che tu autorizzi il subappalto. Nulla di più.
È evidente che a te che vuoi avere sotto controllo la tua ristrutturazione ciò non può bastare; il contratto di appalto deve prevedere tutta una serie di precise indicazioni.
Per mantenere il controllo della situazione devi necessariamente riservarti determinati poteri e ottenere determinate garanzie, che per esigenze di spazio mi limiterò ad elencarti:
- devi innanzitutto decidere in che modo autorizzare il subappalto rispetto alle 3 modalità che ti ho indicato appena poco sopra;
- devi avere un controllo diretto sull’operato del subappaltatore in base all’art. 1662 c.c.;
- in caso di determinati inadempimenti, devi avere la possibilità di chiedere ed ottenere dall’Appaltatore l’allontanamento del Subappaltatore senza conseguenze per te;
- il Subappaltatore deve impegnarsi a rispettare le stesse prescrizioni che l’Appaltatore osserva in forza del contratto di appalto;
- il Subappaltatore non deve poter agire giudiziariamente nei tuoi confronti per qualsivoglia ragione o pretesa che trova comunque fondamento nel contratto di subappalto, da cui tu devi restare estraneo;
- l’Appaltatore deve comunque rimanere responsabile dell’operato del Subappaltatore e di qualsiasi sua inadempienza.
Ogni punto che ti ho elencato deve trovare spazio in una apposita clausola e deve essere scritto con puntigliosità. Solo così puoi metterti al riparo da brutte sorprese.