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Quando il Committente è responsabile per i danni procurati a terzi

Se la regola generale negli appalti privati prevede che l'appaltatore è l'unico responsabile degli eventuali danni che possano essere arrecati a terzi, ci sono delle eccezioni per cui anche il Committente può essere ritenuto responsabile.

Regola generale

Negli appalti privati vige la regola generale che pone in capo all’impresa la responsabilità dei danni procurati a terzi.

L’appaltatore, infatti, risponde dei danni provocati a terzi, stante l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera appaltata, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l’opera cui si era obbligato.

Purtroppo, può capitare che, nell’eseguire le opere appaltate, l’impresa danneggi persone o cose altrui.

Pensa ai casi di infiltrazioni d’acqua piovana al piano sottostante causate dalla mancata copertura di un terrazzo a livello su cui l’impresa sta lavorando oppure a danni strutturali, sempre al piano sottostante, causati da lavori di rimozione, tramite scalpello demolitore elettrico, di pavimentazione e massetto oppure ancora ai danni ad una autovettura parcheggiata nel cortile condominiale se dalla finestra cadono materiali edili.

Sono solo alcuni esempi, che mi sono capitati nella mia pratica professionale, che rendono l’idea del pericolo che è sempre in agguato.

Se è vero che esiste una regola generale secondo cui l’impresa è responsabile dei danni procurati a terzi, devi però anche sapere che ci sono dei casi in cui anche il Committente può essere responsabile per i danni procurati a terzi, in via esclusiva o solidale con l’impresa.

Casi eccezionali di responsabilità del Committente

Il Committente può essere responsabile o corresponsabile dei danni arrecati a terzi nei seguenti casi:

  • se commette specifiche violazioni del principio del “neminem laedere” sancito dall’art. 2043 c.c.. Tale principio sta a significare che ciascuno di noi, in qualità di membro della società, è tenuto ad astenersi dal tenere comportamenti, od omettere comportamenti, che possano, colposamente, ledere gli altri. Nel caso dell’appalto la violazione del principio del neminem laedere è stato riscontrato dalla giurisprudenza qualora il Committente ometta il potere di sorveglianza nella fase esecutiva nell’esercizio che l’art. 1662 c.c. gli conferisce;
  • quando il danno arrecato a terzi gli sia addebitabile a titolo di “culpa in eligendo“, quando cioè abbia affidato i lavori di ristrutturazione ad una impresa che palesemente difetta delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente (a tal proposito ti consiglio di dare una letta all’articolo relativo a Come scegliere l’impresa di ristrutturazione);
  • quando il Committente, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, assume su di sé il potere direttivo dei lavori riducendo l’appaltatore ad un semplice esecutore privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come “nudus minister” (questo è il peggiore dei casi perché in tale ipotesi, il Committente sarà l’esclusivo responsabile dei danni arrecati dall’appaltatore ai terzi);
  • quando il committente si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive nella esecuzione del contratto o abbia concordato con l’appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell’appalto.

Ora che hai capito che anche tu puoi essere responsabile con l’impresa per i danni arrecati a terzi devi stare attento, nella redazione del contratto, a scrivere le giuste formule. Solo così potrai stare sicuro che l’appaltatore, nel caso procurasse danni a terzi, non potrà tirarti dentro per dividere la colpa e quindi il risarcimento dovuto.

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